Guida pratica

Come funziona un agriturismo in Italia: normativa, categorie e differenze regionali

La legge italiana disciplina l'agriturismo come attività connessa all'impresa agricola. Cosa dice la normativa, quali servizi sono ammessi e come varia da regione a regione.

Pubblicato: 1 giugno 2026  ·  Ultima revisione: 10 giugno 2026

Agriturismo Cavazzone, Viano (RE), Emilia-Romagna — struttura agrituristica
Agriturismo Cavazzone, Viano (Reggio Emilia) — foto: Kgbo, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Il quadro normativo di riferimento

In Italia, l'attività agrituristica è regolata principalmente dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 ("Disciplina dell'agriturismo"), che ha sostituito la precedente normativa del 1985. La legge definisce l'agriturismo come un'attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli, nel rispetto della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agrituristica.

Questo principio di prevalenza è centrale: un agriturismo non può essere gestito da chi non sia prima di tutto un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile. La struttura deve mantenere un'azienda agricola attiva — con colture, allevamento o selvicoltura — e i proventi dell'ospitalità non possono superare una quota percentuale rispetto ai ricavi agricoli complessivi. La soglia esatta varia da regione a regione.

Attività ammesse

La Legge 96/2006 identifica quattro categorie principali di attività agrituristica:

  • Ospitalità in alloggi: camere, appartamenti, spazi in tende o caravan all'interno dell'azienda agricola.
  • Somministrazione di pasti e bevande: ristorazione basata prevalentemente su prodotti propri o locali; molte regioni richiedono percentuali minime di prodotti aziendali.
  • Attività ricreative, culturali e didattiche: escursioni a piedi o a cavallo, percorsi naturalistici, corsi di cucina rurale, fattorie didattiche.
  • Degustazione dei prodotti aziendali: vendita e assaggio di vini, olio, formaggi, miele e altri prodotti trasformati in azienda.

Norma di riferimento

Legge 20 febbraio 2006, n. 96 — testo su Normattiva

Il ruolo delle leggi regionali

La Legge 96/2006 è una legge-quadro: ogni regione ha adottato propria legislazione attuativa che determina requisiti specifici. Le differenze riguardano, tra l'altro:

  • Il numero massimo di posti letto autorizzabili.
  • I sistemi di classificazione (stelle, spighe, altri simboli).
  • Le soglie di prevalenza dell'attività agricola.
  • I requisiti strutturali degli edifici adibiti all'ospitalità.
  • L'obbligo o meno di iscrizione a specifici registri regionali.

In Toscana, ad esempio, esiste un sistema di classificazione con le "spighe" gestito da Agriturist; il Trentino-Alto Adige ha normativa autonoma data la specificità del territorio. Chi intende aprire un agriturismo deve sempre verificare la legislazione della propria regione presso lo sportello SUAP del comune competente.

Classificazione delle strutture

A differenza degli alberghi, non esiste una classificazione unica nazionale per gli agriturismi. Le associazioni di categoria hanno sviluppato sistemi propri:

  • Agriturist utilizza le "spighe" su scala da 1 a 5.
  • Terranostra e Turismo Verde hanno sistemi analoghi ma con criteri parzialmente diversi.
  • Alcune regioni hanno adottato sistemi ufficiali propri integrati nella normativa regionale.

La valutazione tiene conto di comfort, dotazioni, qualità dei prodotti offerti, cura del paesaggio e dell'ambiente circostante.

Procedura per l'apertura

L'apertura di un agriturismo richiede la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al comune in cui si trova l'azienda, corredata da documentazione che attesti:

  1. La qualifica di imprenditore agricolo del richiedente.
  2. L'iscrizione all'INPS come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP).
  3. La conformità urbanistica ed edilizia degli spazi destinati all'attività agrituristica.
  4. Il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa regionale.
Il principio fondamentale dell'agriturismo italiano è che l'agricoltura non debba mai diventare un'attività di supporto all'ospitalità, ma il contrario.

Fonti per approfondire